Trattenuta del 2.50% sul TFR: prima sentenza positiva dal tribunale di Milano

Trattenuta del 2.50% sul TFR: prima sentenza positiva dal tribunale di Milano

Trattenuta del 2.50% sul TFR: prima sentenza positiva dal tribunale di Milano

 

Grande risultato della UIL FPL in riferimento alla trattenuta del 2,50% sulla retribuzione mensile dei dipendenti pubblici in regime di TFR.

Con la sentenza n.742/2016 pubblicata l'11/03/2016 dal Tribunale di Milano la UIL FPL ha dimostrato ancora una volta di avere ragione, la trattenuta del 2,50% sulla retribuzione mensile dei dipendenti pubblici è “Illegittima”, così ha di fatto sentenziato il Tribunale di Milano.

Ricordiamo che la vertenza è stata sostenuta dalla sola UIL FPL nonostante le avversità dichiarate da altre sigle sindacali spesso risultate anche denigratorie.

Sarebbe facile dire ora, Avevamo ragione noi, una cosa è certa, anche in solitudine, continueremo nel nostro percorso di ricerca della Legalità e Legittimità contrastando quanti negli ultimi anni hanno avuto quale unico obiettivo quello di calpestare i diritti dei Lavoratori.

Nel merito della vertenza, il Tribunale di Milano, rendendo sentenza di accoglimento al ricorso collettivo presentato da alcuni lavoratori del Comune di Trezzano sul Naviglio, ha riconosciuto l’illegittimità della trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda mensile per i dipendenti pubblici assunti post 31.12.2000.

La ricostruzione normativa è articolata.

La legge n. 335/1995 ha previsto il passaggio dal regime TFS al TFR per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal giorno 01.01.1996. Tale termine dapprima è slittato al 21.05.2000 e, successivamente, al 31.12.2000, a causa della mancata attuazione della normativa in parola; così, sino all’adozione del DPCM 02.03.2001.

Si specifica che la Legge Finanziaria 1998 abbia previsto, per i dipendenti in regime TFS che avessero optato volontariamente per il passaggio al regime TFR, di destinare una quota (pari all’1,50%) della vigente aliquota contributiva, relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, alla previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di trattativa con le OO.SS.

Per la prima volta, era dunque statuito dal Legislatore che tale passaggio di regime dovesse avvenire “...ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici...” .

La normativa successiva, pur nel tentativo di regolare e dare attuazione al riferito passaggio, si è mostrata invero confusionaria e complessa, tanto da rendere particolarmente arduo il lavoro di interpretazione sistematica operato da avvocati e giudici, dando così luogo a pronunce spesso ingiustamente sfavorevoli ai lavoratori pubblici.

Il centro della questione, in parole semplici, è il seguente.

Il TFR, regime fiscale originariamente riferibile ai soli dipendenti privati e ampliato agli impiegati pubblici in seguito alla riforma suddetta, non prevede alcuna trattenuta a carico del lavoratore; diversamente, in regime TFS il dipendente è tenuto a versare una percentuale del 2,50% dell’80% della retribuzione lorda, a titolo di contributo previdenziale.

Tale decurtazione, perfettamente legittima nel sistema previdenziale TFS, è del tutto ingiustificata alla luce del TFR, in ragione della natura e del metodo di calcolo totalmente difforme dal primo.

Ci si potrebbe domandare, peraltro, a cosa sia destinata la trattenuta 2,50% dei dipendenti in TFR, posto che essa non viene riversata nelle casse Inps, ovvero in enti di gestione previdenziale, né in alcun altro fondo di previdenza complementare.

In altri termini, la trattenuta 2,50% rimane ad appannaggio esclusivo del datore pubblico, che beneficia così di un forte risparmio sulle retribuzioni erogate e di fatto la “incamera” presso di sé.

Ecco che il Legislatore ha dunque creato un’evidente sperequazione, dato che solo il lavoratore pubblico ope legis in regime TFR versa un contributo che non ha natura previdenziale e che, in alcun modo, successivamente recupera (traducendosi pertanto in un decremento della retribuzione netta percepita mensilmente).

Si accoglie dunque con soddisfazione ed entusiasmo la pronuncia resa dal Tribunale di Milano, destinata ad avere una influenza prevalente in tutta Italia e a rappresentare una forte spallata a quello che, verosimilmente, è il reale intento del Legislatore: conseguire un notevole risparmio economico per le Casse pubbliche, con l’applicazione di un regime (TFR) notoriamente meno dispendioso per la finanza pubblica rispetto al precedente, a danno dei lavoratori.

Saremo ancora in prima fila per ottenere il rinnovo del contratto nazionale, mancato rinnovo che penalizza ancora una volta i Lavoratori del Pubblico Impiego che vedono le proprie retribuzioni ferme da oltre 6 anni, così come i vincoli sulle pensioni dalla Legge Fornero.

Si ringrazia la Segreteria Nazionale per la grande intuizione e per la disponibilità concreta resa durante tutto l’iter processuale.

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