Lavorare in Europa. Per infermieri, farmacisti e fisioterapisti arriva la Tessera professionale

Lavorare in Europa. Per infermieri, farmacisti e fisioterapisti arriva la Tessera professionale

Lavorare in Europa. Per infermieri, farmacisti e fisioterapisti arriva la Tessera professionale

Per infermieri, farmacisti e fisioterapisti arriva la Tessera professionale europea per poter esercitare liberamente la professione anche oltre i confini nazionali. Queste solo una delle numerose misure contenute nello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE in materia di regolamentazione delle professioni in ambito europeo all’ordine del giorno della Stato-Regioni di oggi.
 
La direttiva Ue relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, mira a rafforzare il mercato interno e a promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo nel contempo un più efficace ed efficiente sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
 
Ma vediamo quali sono le novità del dlgs:
 
In primis c’è l’arrivo della Tessera professionale europea per poter esercitare la propria professione al di là dei confini nazionali in un contesto di regole comuni. Nella prima fase potrà essere attivata per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine  e agenti immobiliari. Per il rilascio della tessera europea si potrà fare domanda esclusivamente on line. Dovranno essere forniti tutti i documenti richiesti dallo Stato membro ospitante e l’autorità competenze entro una settimana dal ricevimento dovrà dare informazione di eventuali documenti mancanti.

Il tipo di prestazione che un professionista può richiedere di esercitare in uno Stato membro, può essere sia temporanea e occasionale (valida 18 mesi e rinnovabile) o di stabilimento. In ogni caso ai fini dello stabilimento il rilascio della tessera professionale europea non conferisce alcun diritto automatico all’esercizio della professione se esistono requisiti o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
 
Ma nel decreto viene poi previsto un meccanismo di allerta che coinvolge medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti, professioni sanitarie e non solo. Ordini e Collegi avranno il compito di  informare le autorità competenti di provvedimenti che vietano o limitano a un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attività professionali.
 
Viene poi istituito un percorso per l’accesso parziale alle professioni, anche se sono stabiliti dei limiti. Restrizioni però anche sulle conoscenze linguistiche, per esempio per le professioni che hanno ripercussioni su salute dei pazienti.

Previsto poi l’attivazione di un quadro comune di formazione con prove di formazione comuni per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Ridotti anche i limiti dell’esperienza professionale richiesta a quei cittadini europei che provengono da paesi che non regolamentano una data professione (un anno per lavoro temporaneo). Prevista la valorizzazione dell’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità acquisite lungo tutto il percorso formativo ed esperienziale sia in Italia che all’estero. In questo senso vi sono le misure per il riconoscimento tirocinio professionale svolto in un altro stato. Potenziata anche la tecnologia visto che vi sarà un unico sistema (IMI) che si occuperà di gestire i dati. I Punti di contatto nazionale saranno il riferimento.
 
Il Dlgs recepisce anche la direttiva in merito alla formazione dei camici bianchi. Per i medici viene stabilito che per la professione gli anni della formazione debbano essere minimo 5 (erano 6) e consistano in almeno 5500 ore. Da notare come ciò non voglia dire che in Italia gli anni di laurea in medicina si siano ridotti. Restano sempre sei. Potranno essere abilitati a lavorare in Italia coloro che rispettano i nuovi minimi oltre a tutte le diverse procedure di riconoscimento dei titoli (sul punto vedi intervento del Dg del Ministero della Salute Rossana Ugenti).
 
Novità anche per la figura dell’infermiere responsabile. L’ammissione alla formazione è subordinata al completamento di una formazione scolastica generale di 12 anni (prima erano 10) sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente (Vedi l’approfondimento effettuato dall'Ipasvi).
 
L.F.

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Fonte: Quotidiano Sanità - 26 novembre 2015

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