Pagamento tassa ordini, collegi e albi professionali: la UIL FPL apre la vertenza

Pagamento tassa ordini, collegi e albi professionali: la UIL FPL apre la vertenza

Pagamento tassa ordini, collegi e albi professionali: la UIL FPL apre la vertenza

Alla luce della sentenza n. 7776/2015 della Corte di Cassazione Civile, nella quale l’INPS è stata condannata al rimborso di quanto versato a titolo di tassa per l’iscrizione all’Albo di appartenenza da parte di un proprio dipendente, riteniamo di doverci attivare per spostare a carico delle Aziende ed Enti sanitari l’onere del pagamento della tassa di iscrizione obbligatoria ad Ordini, Albi e Collegi, che attualmente grava sugli operatori sanitari.

Il nostro Ufficio Legale ha quindi predisposto tre modelli di domanda da compilare, sottoscrivere e inviare all’ente di appartenenza da parte dei dipendenti interessati e, più precisamente:

  • Modello 1 - per chiedere all’Azienda o Ente il rimborso degli importi corrispondenti alla tassa di iscrizione già versata nonché il versamento della tassa riferita al periodo successivo;
  • Modello 2 - per chiedere il solo versamento della tassa di iscrizione, da utilizzare da parte dei dipendenti che non avessero mai provveduto ad iscriversi;
  • Modello 3 - per chiedere il solo rimborso, utilizzabile da parte del personale cessato.

Tramite la compilazione di questi modelli ogni singolo lavoratore potrà richiedere la messa in mora e il rimborso di quanto versato a titolo di tassa di iscrizione all'albo/ordine/collegio, a partire dal primo giorno alle dipendenze del proprio ente.

In allegato alla richiesta, il professionista dovrà presentare le ricevute di versamento delle quote e, riguardo a questo, ci è stato comunicato che, per il personale infermieristico, la Federazione IPASVI ha dato mandato ai propri Collegi Provinciali di produrre la certificazione di quanto versato a seguito di specifica richiesta degli iscritti. Conseguentemente, gli infermieri che avessero smarrito parte delle ricevute, potranno fare richiesta al proprio Collegio di dichiarazione sostitutiva.

Con riferimento al comparto sanità gli operatori interessati sono quelli che lavorano in regime di esclusività, ed oltre alla Professione Infermieristica, sono ricompresi la Professione Ostetrica e a quella di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Per le aree dirigenziali, oltre alle predette professioni, sono interessati tutti i dirigenti sanitari per i quali è richiesta l’iscrizione all’Albo/Ordine per l’esercizio professionale, quali Medici, Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Biologi.

L’inoltro di questa richiesta costituisce il primo step della vertenza che si perfezionerà, in caso di risposta negativa da parte del datore di lavoro, nel ricorso in tribunale tramite il patrocinio dalla UIL FPL nazionale che si attiverà per assistere i propri iscritti.

La Corte di Cassazione ha reso ancora più rilevante questa sentenza in quanto, in sede di pronunciamento, ha ritenuto opportuno procedere all’enunciazione di un vero e proprio principio di diritto, ecco perché, basandoci sulle valutazioni dell’Ufficio Legale, riteniamo ci siano buone probabilità di concludere positivamente la vertenza che stiamo avviando, anche se non è possibile allo stato attuale prevedere con certezza l’esito, così come avviene in qualsiasi vertenza. 

Per questi motivi invitiamo tutti gli aventi diritto ad aderire all’iniziativa in quanto si tratta di una vertenza che non solo è importante sul piano del diritto, ma che può portare anche un beneficio economico non disprezzabile, soprattutto in questa fase penalizzata dal prolungato blocco dei contratti, ottenendo il rimborso e lo sgravio dell’onere personale al pagamento della tassa di iscrizione..

Nel contempo stiamo valutando con il nostro ufficio legale l’estendibilità della sentenza anche al settore delle Autonomie Locali, riservandoci, nei prossimi giorni, di fornirvi ulteriori informazioni in merito.

La nostra Segreteria Provinciale resta a disposizione per assistenza ed eventuali chiarimenti.

Di seguito i tre modelli in formato word modificabile da completarie con i dati personali:

Scarica il modello 1

Scarica il modello 2

Scarica il modello 3

Scarica la sentenza della Cassazione

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