Lombardia: speciale riforma sanitaria

Lombardia: speciale riforma sanitaria

Lombardia: speciale riforma sanitaria

Nuova tappa del percorso che sta ridisegnando il volto della sanità lombarda. Il testo varato lo scorso dicembre dalla giunta è stato infatti modificato e integrato, recependo le proposte dei tre partiti di maggioranza: Forza Italia, Lega Nord e Ncd. Ne è venuta fuori una bozza che rinnova profondamente gli assetti istituzionali e organizzativi. Al centro della nuova architettura è collocata l’Agenzia di tutela della salute (Ats), cui spettano le funzioni di programmazione, acquisto e controllo. L’Ats viene articolata in sei Direzioni di sede territoriale (Dst) corrispondenti ad altrettante aree vaste: Città Metropolitana; Varese, Como e Monza; Lecco e Bergamo; Brescia, Cremona e Mantova; Lodi e Pavia; territori della Valtellina e della Valcamonica. Ogni Dst è, a sua volta, suddivisa in sei dipartimenti. 

La funzione erogatrice viene invece affidata alle Aziende sociosanitarie territoriali (Asst) che racchiudono ciascuna bacini di utenza non inferiori ai 600mila abitanti, inglobando tutte le 29 aziende ospedaliere ad eccezione di quelle con oltre mille posti letto, cioè Niguarda di Milano, Civili di Brescia e Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La bozza prevede che la funzione delle Asst possano essere svolte anche da soggetti privati accreditati. Vertice più alto di tutto l’apparato l’assessorato unico al Welfare, che assorbe gli attuali Salute e Famiglia. Rispetto al testo di partenza spicca l’eliminazione del Consorzio per farmaci e protesi, la creatura plasmata dal presidente della Commissione Salute Fabio Rizzi e criticata apertamente dal ministro Lorenzin. Resta sospeso l’articolo 19 (“da valutarsi”, si legge nella nuova bozza), che istituiva un contratto di lavoro ad hoc per professionisti e operatori della sanità lombarda.

Ecco la bozza nel dettaglio.

Il Piano sociosanitario regionale rappresenta lo strumento di programmazione unico e integrato. Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva il Piano viene definito sulla base della valutazione epidemiologica, dei dati del sistema informativo sociosanitario regionale e della rete dei servizi sanitari e sociosanitari regionali. Esso declina gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS), ha durata quinquennale può essere aggiornato annualmente con il documento di economia e finanza regionale (DEFR).

L’articolo 2 individua l’azione della Regione che definisce: le modalità per l’individuazione dell’insieme delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e a l’ammissione al livello appropriato di intensità assistenziale, anche attraverso l’adozione di strumenti di valutazione multidimensionale del bisogno; i requisiti di accreditamento e i criteri di remunerazione per le attività di presa in carico del paziente da parte di soggetti di natura pubblica e privata.

La Regione si impegna, come spiegato nell’articolo 6, a favorire la crescita e lo sviluppo dei soggetti del terzo settore, anche attraverso la definizione di nuove modalità di riconoscimento, rappresentanza, consultazione, collaborazione e controllo. Vengono inoltre promosse forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali.

L’articolo 7 entra nel dettaglio delle funzioni attribuite all’Agenzia di tutela della salute (Ats) che è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. L’Ats svolge: programmazione della rete di offerta del Ssr; accreditamento delle strutture e dei soggetti che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie; istruttoria relativa all’aggiornamento del sistema delle tariffe dei servizi e delle prestazioni e dei regimi di esenzione; negoziazione e acquisto delle prestazioni da strutture accreditate; governo del percorso di presa in carico; governo dell’assistenza primaria e del convenzionamento delle cure primarie; gestione della banca dati e dei flussi informativi; promozione della salute negli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; commissioni medico-legali; governo della farmaceutica, dietetica, protesica; cooperazione con i centri studi; collaborazione con i Comuni per la programmazione della rete locale.

Come detto l’Ats si articola in sei Dst a presidio di sei aree baste suddivise su criteri geografici: Città Metropolitana; Varese, Como e Monza; Lecco e Bergamo; Brescia, Cremona e Mantova; Lodi e Pavia; territori della Valtellina e della Valcamonica. In Ogni Dst, le attività sono organizzate sulla base di sei dipartimenti: prevenzione medico; cure primarie; programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; prevenzione veterinaria; amministrativo; integrazione sociosanitaria e sociale.

Funzione nodale viene poi attribuita alla Conferenza dei Sindaci che concorre alla formulazione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per impostare l’attività sociosanitaria e sanitaria. Verifica inoltre lo stato di attuazione dei progetti di ogni Dst, trasmettendo le valutazioni all’Ats.

La riforma istituisce (art 9) le Aziende sociosanitarie territoriali (Asst) che individuano bacini di utenza non inferiore a 600mila unità e che sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. Le Asst sono organizzate in un settore territoriale e in un settore ospedaliero. Il settore territoriale ricomprende l’attività distrettuale e all’interno dei distretti vengono istituite le unità complesse di cure primarie (Uccp) e le aggregazioni funzionali territoriali. Al settore territoriale afferiscono: i centri sociosanitari territoriali (Csst) e i presidi ospedalieri territoriali (Pot). Le funzioni delle Asst possono essere svolte anche da soggetti di diritto privato accreditati. L’Asst individua i Csst e i Pot, anche organizzati in collegamento funzionale con l’Uccp, costituiti all’interno di strutture quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture territoriali collegate in via informatica con l’azienda di appartenenza e dotate di strumentazioni di base. 

L’art 10 si occupa delle cure primarie che vengono erogate da medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale. Rientrano tra le forme organizzative dell’assistenza primaria le aggregazioni funzionali territoriali di medici di medicina generale e pediatri di famiglia (Aft). Le Dst individuano le Ast tenendo conto del bacino territoriale interdistrettuale, dell’ubicazione dei singoli studi medici e della presenza di associazioni di medici di medicina generale.

I direttori generali e sanitari di Ats, Asst, aziende ospedaliere e degli Ircss di diritto pubblico trasformati in fondazioni sono nominati (art 12) dalla giunta regionale. Il direttore amministrativo dell’Ats, delle Asst, delle aziende ospedaliere e degli Ircss sono nominati (art 13) dal direttore generale.

L’art 15 istituisce l’Agenzia di controllo del servizio sociosanitario regionale, impostata come un organismo tecnico scientifico indipendente dalle funzioni di governo. Essa elabora e aggiorna un sistema di valutazione dell’efficacia, della qualità e degli esiti che costituirà la base su cui l’Ats fonderà la programmazione territoriale e l’acquisto delle prestazioni. Gli obiettivi principali dell’Agenzia sono: razionalizzare le strutture attualmente preposte all’espletamento del sistema dei controlli, garantendo la completezza delle competenze necessarie; segregazione dei ruoli; semplificare e uniformare le procedure di controllo e le modalità attuative; standardizzare strumenti, modulistica e sistemi informativi di controllo. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato dalla Giunta.

Per quanto concerne l’accreditamento (art 17), l’Ats disciplina le modalità per la richiesta, la concessione e l’eventuale revoca. Le Dst accreditano le strutture sanitarie e le unità di offerta sociosanitarie e dispongono eventuali variazioni dell’accreditamento. Il controllo passa anche per un inasprimento delle sanzioni (art 18) relative ad autorizzazioni e accreditamento: si arriva fino a 150mila euro.
L’art 20 disciplina il sistema informativo, considerato cardine per lo sviluppo della sanità regionale. Il mancato utilizzo del sistema informativo da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e degli enti accreditati con il Ssr viene considerato inadempimento degli obblighi contrattuali. 

Il finanziamento del servizio sociosanitario regionale è assicurato (art 22) da: le quote della disponibilità finanziaria del Ssn; le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale; le quote di partecipazione al costo delle prestazioni; gli eventuali importi aggiunti posti a carico del bilancio regionale; trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale; le entrate spettanti per le attività libero professionali intra-murarie; le entrate derivanti dalla attività di polizia amministrativa e ogni altra attività di vigilanza e controllo; gli introiti per ogni altra prestazione erogata dalle aziende a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Il nuovo testo conferma infine (art 28) l’idea della giunta di istituire un unico assessorato al Welfare che racchiuda deleghe e funzioni sino a oggi spacchettate tra Salute e Famiglia.
 
Gennaro Barbieri

Fonte: Quotidiano Sanità - 04 aprile 2015

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