Cassazione: “Il nuovo articolo 18 vale anche per il pubblico impiego
Il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, per espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applica anche al pubblico impiego "contrattualizzato", cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari. Questo è quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24157 depositata il 26 novembre 2015.
I giudici occupandosi del licenziamento disciplinare comminato al dirigente di un consorzio (licenziamento tuttavia dichiarato illegittimo per violazione di norma imperativa di legge, afferente, in particolare, alla composizione dell'organo irrogante la sanzione) hanno però affrontato l’annosa questione del nuovo articolo 18 e della sua applicazione al pubblico impiego. Per la Cassazione, è innegabile che il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, così come novellato dall'art. 1 Legge n. 92/2012 trovi “applicazione ratione temporis al licenziamento di cui al processo in corso, e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione (tra l'altro successive ai fatti) di cui alla legge c.d. Fornero”.
Questo perché lo Statuto dei lavoratori (con le modifiche intervenute prima dalla Legge Fornero e successivamente dal Jobs Act) si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le amministrazioni pubbliche. Infatti, l'articolo 51 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) stabilisce che lo Statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". Quindi il nuovo testo dell’articolo 18 riguarda anche gli statali.
Fonte: Quotidiano Sanità - 01 dicembre 2015