Le regioni chiedono un decreto che determini deroghe alle previsioni di 11 ore di riposo continuativo
In relazione all’imminente scadenza della deroga sulle regole concernenti il riposo giornaliero delle 11 ore e la durata massima di lavoro settimanale, le regioni hanno inviato richiesta all’ARAN di attivare, nelle more del rinnovo della contrattazione collettiva, la procedura per l’adozione, da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro, di un decreto che determini le deroghe alle previsioni di cui all’articolo 7 dello stesso D.Lgs. 66/2003.
Le regioni hanno motivato tale richiesta stante le possibili problematiche di molti enti del SSN ad assicurare con il personale in servizio le prestazioni assistenziali ed, in particolare, garantire i turni di lavoro ad invarianza di spesa come stabilito dal disposto legislativo, anche dopo l’attivazione delle misure dirette alla ottimizzazione delle risorse umane ed alla riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture.
La disciplina delle deroghe per il comparto sanità prevede otto possibilità:
a) dovrà essere riferita solo al personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere;
b) essere finalizzata a garantire la continuità assistenziale;
c) consentire riposi inferiori alle undici ore solo se le Regioni e gli enti del Ssn avranno messo in atto tutte le misureorganizzative per la razionalizzazione delle strutture e l’ottimizzazione delle risorse umane, anche riorganizzando turni e piani di lavoro;
d) individuare in rapporto alla finalità di continuità assistenziale i casi in cui può essere consentita la deroga alle disposizioni sul riposo giornaliero. In particolare dovranno essere consentiti riposi inferiori ad undici ore in caso di eventi eccezionali e non prevedibili, o assenze improvvise, per prolungamenti di interventi chirurgici, malattie o infortuni, situazioni di urgenza, ecc.;
e) indicare i criteri delle “ragioni oggettive” che possono impedire di usufruire delle 11 ore di riposo, individuando però misure di protezione del personale e prevedendo la possibilità di riposi compensativi inferiori a undici ore per i profili in numero limitato e con competenze non delegabili ad altri profili;
f) individuare gli istituti esclusi dal computo dell’orario di lavoro perché le attività non sono riconducibili alla definizione dello stesso orario di lavoro prevista dal Dlgs (ad esempio attività di carattere volontaristico, la partecipazione ai corsi di formazione, a determinate commissioni, a comitati scientifici, ecc.);
g) definire i meccanismi di calcolo del riposo in rapporto alle attività lavorative del personale in servizio di pronta disponibilità: tali attività sospendono e non interrompono il riposo;
h) stabilire che i criteri per l’attuazione delle clausole della contrattazione collettiva nazionale per le deroghe al riposo giornaliero devono essere definiti con la contrattazione integrativa.
Stesse regole per la dirigenza, a cui si aggiunge la previsione che riguarda il servizio di guardia per aree funzionali omogenee, la continuità terapeutica per la quale il medico deve essere presente anche prima dell’inizio della guardia (ma dovranno essere garantite almeno 8 ore di riposo) e l’individuazione individuare delle tipologie di attività libero professionale che in rapporto al concetto di orario di lavoro devono essere escluse dal computo dello stesso per la determinazione della durata del riposo giornaliero di undici ore.
Fermo restando che, per quanto riguarda la UIL FPL, le norme devono essere rispettate e che tale direttiva europea da la possibilità di andare a rivedere l’organizzazione del lavoro e le attuali dotazioni organiche, rimaniamo in attesa di conoscere gli sviluppi sulla questione per decidere eventuali azioni in merito.
scarica la direttiva approvata dal Comitato di settore Regioni-Sanità