Indennità di disoccupazione: come ottenerla anche per dimissioni
L’auto licenziamento del dipendente, dettato non da propria volontà, comporta il diritto ad acquisire l’assegno dell’Inps di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore sia stato costretto a dare le dimissioni dal lavoro contro la propria volontà, ma per colpa del comportamento dell’azienda, l’Inps deve ugualmente corrispondergli l’assegno di disoccupazione. L’indennità prevista dagli ammortizzatori sociali, infatti, compete non solo nei casi di licenziamento involontario, ma anche di dimissioni dettate da un giustificato motivo. A chiarirlo è stata la Cassazione in una recente sentenza.
Facciamo qualche esempio. Il caso tipico è quello del lavoratore che non viene puntualmente pagato dal datore. Ma non è l’unico. Un’altra ipotesi, tutt’altro che improbabile, è quella del dipendente le cui condizioni fisiche non gli consentano più di svolgere le proprie mansioni nel precedente ambiente, come quando lo stato di salute, per un intervento chirurgico al naso, sia incompatibile con un ambiente di lavoro ad alta concentrazione di polveri e sostanze chimiche.
In tali casi, dunque, scatta quella che, in termini tecnici, viene definita “disoccupazione involontaria”: essa non deve necessariamente provenire da una scelta dell’azienda, ma può anche provenire da una libera scelta del dipendente, costretta da comportamenti altrui tali da rendere improseguibile il rapporto. Condizioni per ottenere l’indennità di disoccupazione I problemi sorgono dalla lacunosa previsione della legge: quest’ultima, infatti, prevede che l’indennità di disoccupazione non spetti al lavoratore tutte le volte in cui questi se ne sia andato dal lavoro per “dimissioni volontarie”.
Così l’Inps, spesso, si appiglia al lato formale della norma che non prevede eccezioni di sorta. Da qui sorgono poi le contestazioni tra amministrazione e lavoratore: contestazioni che, fortunatamente, la giurisprudenza risolve sempre in favore di quest’ultimo, a condizione però che fornisca la prova di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni per cause a lui non imputabili, ma dettate: – dal comportamento del datore, – dal comportamento di terzi, – o comunque da circostanze oggettive anche se non strettamente riconducibili all’azienda, come i motivi di salute.
Nei casi dunque in cui vi sia una circostanza impeditiva della prosecuzione del rapporto di lavoro attribuibile al datore di lavoro, a terzi o ad altre cause non dipendenti dalla libera volontà lavoratore a quest’ultimo spetta l’ammortizzatore sociale dell’indennità di disoccupazione.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it - 31 maggio 2015