Sentenza su iscrizioni albo professionale: Uil Fpl pronta a chiedere i rimborsi per i professionisti sanitari
La Uil Fpl ha attivato il proprio ufficio legale nazionale per assistere i professionisti sanitari con obbligo di iscrizione ad Albi ed Ordini.
Con sentenza n. 7776/2015 del 16.04.2015 la Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dall’INPS per ottenere la cassazione della sentenza di secondo grado della Corte territoriale di Napoli, che già aveva respinto, a propria volta, l’appello dell’Istituto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado recante il riconoscimento del diritto, in capo ad un avvocato dipendente dell’Istituto, al rimborso di quanto versato a titolo di tassa per l’iscrizione nelle liste dell’elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza e riguardante, giustappunto, gli avvocati degli Enti pubblici.
La Suprema Corte, confermando la sentenza di accoglimento in favore del lavoratore, ha ritenuto che la corresponsione della tassa in argomento non configuri un obbligo strettamente personale in capo al dipendente, come fosse attinente all’integrazione di un requisito professionale necessario all’instaurazione e svolgimento del relativo rapporto di lavoro con l’Ente pubblico.
Bensì, vertendosi in ambito di rapporto di lavoro dipendente con vincolo di esclusività, l’iscrizione al relativo Albo è funzionale allo stesso svolgimento dell’attività professionale svolta, per l’appunto, a beneficio esclusivo della parte datoriale pubblica e la relativa tassa deve gravare, dunque, sull’Ente stesso.
Di più. La Corte di Cassazione accerta altresì la bontà del diritto al rimborso di quanto già versato, laddove il pagamento della summenzionata tassa sia stato anticipato dal dipendente.
La sentenza è resa ancora più rilevante dal fatto che la Corte, nella medesima sede di pronunciamento, ha ritenuto opportuno procedere all’enunciazione di un vero e proprio principio di diritto.
La questione che è stata oggetto del giudizio ha evidenti analogie con quanto accade nella vita professionale di Medici, Infermieri, Ostetriche e Tecnici di Radiologia, anch’essi gravati dall’obbligo di iscrizione al relativo Albo per accedere validamente alle procedure concorsuali e per esercitare la propria attività professionale alle dipendenze del SSN.
Riteniamo quindi che, del tutto analogamente, anche gli appartenenti a tali categorie lavorative e che lavorano in regime di esclusività, devono essere sollevati dal pagamento a proprio carico della tassa di iscrizione, ed anzi rimborsati di quanto già eventualmente versato, trattandosi di incombenza gravante sull’Ente pubblico datore di lavoro.
Al riguardo, abbiamo già incaricato il nostro Ufficio Legale di procedere ad un rapido approfondimento della normativa e della giurisprudenza sussistenti in merito, al fine di predisporre quanto necessario per consentire ai professionisti sanitari interessati di presentare istanza di versamento e/o rimborso presso i rispettivi Enti.