Visita fiscale 2015 e malattia: il nuovo che c’è da sapere dal 2015

Visita fiscale 2015 e malattia: il nuovo che c’è da sapere dal 2015

Visita fiscale 2015 e malattia: il nuovo che c’è da sapere dal 2015

Visita medica dell’Inps sul lavoratore dipendente: gli adempimenti e le nuove regole cui attenersi in caso di malattia. 

Che cosa devo fare se mi assento dal lavoro per malattia?

Innanzitutto, ci si deve recare immediatamente dal proprio medico curante, il quale provvederà ad emettere un certificato telematico, che verrà automaticamente inviato all’Inps. Il datore di lavoro potrà ugualmente vederlo tramite il portale web dell’Istituto, ma, dietro sua richiesta, si dovrà fornire il protocollo del certificato (ID telematico).  

Che cosa posso fare se non reperisco il medico curante, per avere il certificato?

In questo caso può richiedere la certificazione alla Guardia Medica. Si ricordi che il certificato deve essere inviato telematicamente all’Inps entro 2 giorni dall’assenza. 

Il medico fiscale può arrivare subito? I

l medico fiscale, che può essere inviato su richiesta dell’Inps, del datore di lavoro o dell’Amministrazione(per i dipendenti pubblici), può effettuare la visita anche nel primo giorno d’assenza. Per il comparto scuola, però, il dirigente può richiedere il controllo immediato solo in caso di assenze contigue a giorni liberi o festivi.  

Quali sono gli orari della visita fiscale?

Per gli Statali ed il personale degli Enti Locali, le fasce orarie vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00, 7 giorni su 7, compresi, dunque, i festivi e le giornate libere. Per i dipendenti privati, invece, le fasce orarie partono dalle 10:00 , sino alle 12:00 e dalle 17:00 sino alle 19:00; la disponibilità è sempre per l’intera settimana, liberi e festivi compresi.   In caso di ricovero in ospedale, come può avvenire il controllo medico? In quest’ipotesi, non esiste alcun obbligo di reperibilità, né per lavoratori della P.A., né per privati; egualmente, non si è tenuti ad essere reperibili in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita , d’infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, ed eventi morbosi correlati all’invalidità attestata. 

Se il medico fiscale non trova nessuno in casa, che cosa succede?

Bisogna vedere, innanzitutto, se si può invocare una giustificazione a proprio favore. Se, ad esempio, il soggetto deve sottoporsi a cure, visite o accertamenti , non è sanzionabile, ma dovrà effettuare una comunicazione preventiva al datore o all’amministrazione , ed esibire, in seguito, la documentazione giustificativa inerente. Quando, invece, l’assenza è immotivata, si perderà il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, ed il 50% per i restanti.  

Se alla visita fiscale non è stato trovato nessuno in casa, perché non ho sentito il citofono o il campanello, come posso evitare la sanzione? E se non sono in grado di aprire la porta al professionista perché mi sento davvero male?

Questi, purtroppo, sono casi molto frequenti, oggetto di una vasta giurisprudenza: sfortunatamente, l’orientamento generale tende a non giustificare ipotesi simili, seguendo il principio per il quale il lavoratore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti possibili per consentire l’accesso al medico.  

Sono risultato assente al controllo, ma ho trovato un biglietto in cui mi si chiede di presentarmi ad una visita ambulatoriale presso la ASL: le sanzioni per l’assenza alla visita fiscale mi saranno applicate anche se risulto davvero malato?

La visita ambulatoriale non costituisce una giustificazione dell’assenza, pertanto, anche con patologia in corso, il soggetto sarà comunque sanzionabile. 

Che cosa devo fare se devo prolungare le assenze a causa di una ricaduta?

Entro due giorni dalla nuova assenza, dovrà richiedere un nuovo certificato, che il medico invierà telematicamente all’Inps: la procedura prevista è la medesima dell’evento morboso principale, pur trattandosi di ricaduta.  

Se mi devo assentare da casa per un’urgenza personale, per esempio per andare dal medico di base, che succede se non mi trova il medico fiscale?

Se il lavoratore riesce a dimostrare che la propria assenza è stata dovuta a giustificato motivo non incorre in nessuna penalizzazione. 

QUANDO L’ASSENZA È GIUSTIFICATA  

Le sanzioni non vengono comminate nei seguenti casi:

  • ricovero ospedaliero
  • periodi già accertati da precedente visita di controllo
  • assenza dovuta a giustificato motivo   

L’Inps ha individuato alcune ipotesi di giustificato motivo; eccole:  

  • forza maggiore  
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici o di visite medico-generiche quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità

A nulla rileva che il lavoratore abbia prima comunicato la propria assenza al datore di lavoro o all’Inps: è necessario invece che egli acquisisca la documentazione idonea a giustificare la propria assenza qualora la visita domiciliare venga comunque effettuata nella giornata.

Anche i giudici hanno, dal canto loro, cercato di identificare cosa si debba intendere con “giustificato motivo”. In generale viene visto come ogni fatto che, secondo la comune esperienza, possa rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza che ciò sia per lui un motivo di convenienza od opportunità: insomma, deve trattarsi di una situazione di necessità improvvisa, che renda indifferibile la sua presenza in luogo diverso da casa.

Ecco alcuni esempi:  

  • allontanamento del lavoratore per ritirare, presso gli uffici sanitari, delle radiografie collegate alla malattia in atto
  • oppure per farsi praticare un’iniezione purché risulti che tale trattamento fosse davvero non rinviabile
  • lavoratore che si reca dal medico curante perché impossibilitato a conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità
  • assenza finalizzata a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa
  • esigenza del lavoratore di recarsi con urgenza presso lo studio del medico specialistico per sottoporsi a cure dentistiche
  • assenza per effettuare un ciclo di cure presso un istituto convenzionato
  • recarsi in farmacia purché l’esigenza sia indifferibile (sarà necessario produrre gli scontrini)
  • attività di volontariato che non può essere realizzata in tempi diversi da quelli delle fasce orarie      

QUANDO L’ASSENZA È INGIUSTIFICATA  

Nel caso in cui il lavoratore, assente dal proprio domicilio al momento dell’arrivo del medico, vi faccia immediatamente ritorno prima che quest’ultimo si allontani dall’abitazione, potrà ugualmente ricevere la visita di controllo (con rettifica del referto, qualora sia stata annotata l’assenza); ma bisogna distinguere due situazioni: 

  • se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria abitazione (v. cantina, garage, ecc.), l’iniziale irreperibilità non è configurabile come assenza ed il medico deve annotare la circostanza sul referto già redatto
  • se il lavoratore proviene da un luogo esterno al domicilio, si è un presenza di un’assenza sanzionabile anche se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo. Nel referto deve essere annotata l’esatta provenienza del lavoratore ai fini dell’irrogazione della sanzione.  

Peraltro il lavoratore perde l’indennità di malattia anche se non aveva un intento fraudolento o elusivo di sottrarsi all’obbligo di reperibilità alla visita di controllo: è sufficiente che questi non riesca a dimostrare che l’assenza è stata dovuta all’impossibilità – se non con notevole disagio e grave pregiudizio – di soddisfare le proprie esigenze terapeutiche al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.

Quali sono i lavoratori esclusi dall’obbligo di reperibilità?

I soli dipendenti pubblici non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia per le seguenti cause:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  • Gravidanza a Rischio.
  • Infortunio sul lavoro Inail.
  • Malattie professionali INAIL, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 

Fonte:http://www.laleggepertutti.it - 21 maggio 2015

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