In Gazzetta il Dpcm per i precari della sanità
E’ finalmente in Gazzetta il decreto che consente l’avvio della stabilizzazione del personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Nel decreto anche il personale della ricerca e dei servizi di emergenza sanitaria. Ecco a chi si applica e come.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di oggi il DPCM che permette la stabilizzazione di lavoratori precari del Servizio Sanitario Nazionale. “Con il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Lorenzin - si legge in una nota del ministero - si apre una nuova fase per infermieri, medici e altro personale con contratto di lavoro a tempo determinato che da anni garantisce la continuità nella erogazione delle prestazioni di cura e assistenza sanitaria dei cittadini”. m“Spetterà ora alle singole aziende sanitarie – scrive ancora il ministero - avviare i concorsi riservati.
“E’ un’altra promessa mantenuta – ha detto Lorenzin - un segnale importante per migliaia di lavoratori della sanità, sui quali il Servizio Sanitario Nazionale fa quotidianamente affidamento. Il Governo ha fatto la sua parte in quello che ritengo un primo passo fondamentale. Auspico che adesso i bandi dei concorsi riservati siano pubblicati con massima celerità. Il Ministero seguirà adesso con grande attenzione la fase attuativa, affinché i lavoratori possano trovare al più presto stabilità nella loro attività professionale”.
Ambito di applicazione
Il decreto disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. Le procedure concorsuali sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Procedure concorsuali riservate
Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale.
I concorsi sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.
Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.
Proroga dei contratti a tempo determinato
In relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, gli Enti possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale interessato ai nuovi bandi concorsuali previsti dal decreto, sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Lavori socialmente utili e di pubblica utilità
Gli Enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche pe le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità.
Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.
Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal decreto è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie e in biotecnologie industriali- Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.
Anche i questo caso i contratti a tempo indeterminato dedicati alla ricerca nel SSN, che hanno maturato almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Il testo del Dpcm precari sanità in Gazzetta
Fonte: Quotidiano Sanità - 23 aprile 2015