Terzo settore. La Camera approva il provvedimento
La Camera ha approvato il disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge presentate a prima firma da Maestri ed altri, Bobba ed altri, Capone ed altri. Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
“La legge delega approvata oggi è un manifesto contro la sfiducia verso il prossimo, il declinismo e la disgregazione. Una legge di valore che sprigiona valori positivi, un giusto riconoscimento per chi lavora nel mondo del terzo settore e troppo spesso fa quello che lo Stato non riesce a fare. Dal governo è arrivato un vero e proprio Social Capital Act, una proposta di forte innovazione che il Parlamento ha migliorato”. Così Pierpaolo Vargiu (Sc), presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio, ha commenta il via libera della Camera al ddl.
“La buona politica dimostra di saper investire nel capitale sociale di una comunità per mantenere vivo lo spirito di cittadinanza e di appartenenza. Il nuovo servizio civile universale è solo un esempio di come questo provvedimento rivoluzionerà la vita di molti giovani. Sono davvero orgoglioso del lavoro fatto dalla Commissione e ringrazio la relatrice Lenzi per il sapiente impegno e il sottosegretario Bobba per aver contribuito ai lavori ascoltando le richieste di maggioranza e opposizione. Speriamo ora in un rapido iter al Senato”, ha concluso Vargiu.
Passando ad analizzare il testo, all'articolo 1 si definisce cosa debba intendersi per Terzo settore, ossia il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Non fanno invece parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore, seguendo alcuni princìpi e criteri direttivi generali specificati nell'articolo 2.
L'articolo 3 prevede una revisione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, oltre ad alcuni obblighi di trasparenza attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Viene inoltre previsto che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.
L'articolo 4 riguarda il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore e del codice del Terzo settore.
Le attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso vengono disciplinate dall'articolo 5.
L'articolo 6 affronta il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
L'articolo 7 specifica che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.
L'articolo 8 istituisce il servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli.
Le misure fiscali e di sostegno economico vengono affrontate nell'articolo 9, laddove si prevede l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse.
L'articolo 10 autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il fondo rotativo richiamato dall'articolo 9.
Infine, l'articolo 11 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore.
scarica il testo
Fonte: Quotidiano Sanità - 09 aprile 2015