Comma 566. Le professioni tecniche-sanitarie sono ovviamente comprese
E’ ovvio, scontato e palese che l’articolo 1, comma 566 della legge 190/14 riguardi l’insieme delle professioni sanitarie soggette all’insieme di norme che hanno caratterizzato la disciplina della loro riforma e cioè: articolo 6 del dlg 502/92, leggi 42/99, 251/00, 1/01, 43/06.
E’ un semplice refuso la mancanza di una virgola tra "tecniche e della riabilitazione", non la creazione di una nuova area “ibrida” delle professioni sanitarie.
Il Ministero della Salute in tal senso ha ufficialmente risposto alle rappresentanze professionali dell’area tecnico-sanitaria che l’hanno interrogato in merito; ne è la prova che proprio quello delle competenze avanzate e specialistiche del tecnico sanitario di radiologia medica è la seconda proposta di Accordo Stato-Regioni già predisposta anticipando le procedure previste dall’ormai mitico comma 566.
Mi permetto di ribadire, oltre a quanto già precedentemente esposto, che l’attuazione del comma 566 non prevede alcuna scomposizione di intervento sul paziente esattamente il contrario: recuperando i concetti quanto mai validi della legge 833/78, si fa dell’atto sanitario un complesso, unitario, unificante e plurale intervento di più professionisti produttori di salute che, senza antistoriche supremazie gerarchiche ed autoreferenti intervengono, in base alla propria formazione e competenze abilitanti la propria professione, ad attuare il diritto alla salute individuale e collettiva.
Se poi per attuare ciò è necessario innovare l’organizzazione del lavoro sanitario a domicilio del paziente, nelle Case della Salute, nei Distretti sanitari, nei Dipartimenti di Prevenzione, nei DSM, nelle diagnostiche per immagini e strumentali, nei presidi ospedalieri…adeguando “chi fa che cosa” con la compartecipazione e la condivisione dei professionisti e degli operatori interessati e delle proprie rappresentanze prevedendo, quando e se necessario, protocolli concordati ed ulteriore formazione complementare, individuando insieme per quali patologie o eventi, non mi pare un’aggressione di un professione ad un’altra, bensì il tardivo adattamento all’evoluzione scientifica, tecnologica, formativa ed ordinamentale per meglio rispondere al mutato quadro epidemiologico.
Di questa logica innovativa e discontinua modalità di interpretazione della realtà organizzativa e professionale è l’istituzione della Cabina di regia, solennemente approvata dalla Conferenza Stato Regioni il 13 novembre 2014, che sarà operante non appena saranno pervenute le designazioni dei componenti, già richieste dal Ministero della Salute.
Saverio Proia
Scarica accordo Cabina di regia
Fonte: Quotidiano Sanità - 17 gennaio 2015