Sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Quante inesattezze!

Sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Quante inesattezze!

Sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Quante inesattezze!

Il dibattito suscitato dalle assenze dal servizio nel corpo dei vigili urbani di Roma ci consente di intervenire nella puntualizzazione delle norme che regolamentano l’assenza per malattia – visto che, dalle notizie di stampa, pare siano state la parte maggioritaria dell’assenza di massa verificatesi – per il comparto pubblico.

Come è largamente noto la materia è stata oggetto di plurimi cambiamenti durante l’ultimo governo Berlusconi e con il dicastero della Funzione Pubblica guidato da Renato Brunetta. La lotta “ai fannulloni” del ministro cominciò proprio dal cambiamento della disciplina delle assenze per malattia per poi trovare spazio nella più ampia riforma della pubblica amministrazione, nota come “riforma Brunetta”, quasi subito abortita e sparita dal contesto normativo e applicativo per una pluralità di motivi.

Fino alle modifiche di Brunetta il settore pubblico e il settore privato, nella normativa di settore, erano sostanzialmente allineati. Nel 2008 Brunetta, con decreto legge e con una serie di circolari, stabilì un regime decisamente più duro per i pubblici dipendenti con una serie di misure tra le quali: l’obbligatorietà della visita fiscale sin dal primo giorno di assenza e anche per un solo giorno, fasce orarie di reperibilità lunghissime (8-13 e 14-20), decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia e per altre assenze, certificato oltre i dieci giorni dell’anno solare effettuabile solo da un medico della struttura pubblica.

Dopo dodici mesi Brunetta ci ripensa e attenua il regime. nel 2009 tornano le vecchie fasce orarie (10-12 e 17-19) e subordina l’effettuazione della visita fiscale a un budget da assegnare.
Qualche mese più tardi altra modifica: ricambiano le fasce orarie (9-13 e 15-18) e si prevedono esenzioni tra le quali le assenze per patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Un’ulteriore svolta, sempre sotto il dicastero retto da Renato Brunetta, la troviamo nel 2011 nella c.d. “manovra di luglio” dove il ministro cambia completamente politica: dal rigore assoluto con caratteri punitivi a una situazione addirittura più tenue del regime precedente a Brunetta stesso.

Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 il ministro Brunetta stupisce tutti. In un articolo curiosamente denominato “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego” – ma come vedremo le incrementa in realtà - troviamo testualmente:
“Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

Il cambiamento non poteva essere più radicale. A fronte dell’imposizione della visita fiscale, sempre, anche per un giorno di assenza, sin dal primo giorno, Brunetta riconcede libertà organizzativa agli enti e alle aziende del pubblico impiego che, prima di attivare la richiesta di una visita fiscale, dovranno valutare “la condotta complessiva del dipendente”.

Esattamente come avviene nel privato ed esattamente come avveniva prima dell’avvento di Brunetta nel pubblico impiego. Questa volta, però, troviamo qualcosa di più. Oltre alla valutazione complessiva della condotta si dovrà tenere conto - il datore di lavoro pubblico - degli “oneri connessi all’effettuazione della visita”. Per un biennio visite a tutti e ora - la normativa è quella vigente - valutazione complessiva e attenzione ai costi. Una retromarcia clamorosa rispetto al durissimo regime imposto precedentemente con il solo obbligo di richiedere la visita fiscale “quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative” (è il caso dei vigili romani dove il comune “doveva” attivare le visite fiscali).

Il Brunetta del 2011 ci stupisce ancora però introducendo una nuova motivazione di assenza per malattia: l’assenza per visite, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Il comma 5 ter dell’articolo 55 septies del D.Lgs 165/2001 così come modificato da Brunetta recita(va):

“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Brunetta, in questo caso, introduce una nuova tipologia di assenza per malattia dove non si richiede una malattia che produce una incapacità lavorativa ma il semplice bisogno di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Ovviamente non si richiede una certificazione medica bensì una mera “attestazione” rilasciata dal medico o dal personale della struttura in cui si è effettuata la visita o la prestazione. Attestazione di presenza e di svolgimento dell’attività e non certificazione di una malattia impedente l’attività lavorativa.

La situazione paradossale che si è venuta a creare è stata solo parzialmente modificata dal governo Letta nel 2013 (DL 101/2013), dove si è trasformata l’intera giornata di assenza, in una sorta di permesso orario che comunque rimane aggiuntivo rispetto ai contratti di lavoro dando ulteriore possibilità di assenza. Non propriamente in linea con il dichiarato “contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”.

Del Brunetta rigoroso fustigatore dei pubblici dipendenti rimane solo la previsione penale del reato di “false attestazioni o certificazioni” che punisce il lavoratore dipendente (pubblico) che attesta falsamente il suo stato di malattia mediante una certificazione medica falsa o compiacente. Dello stesso reato risponde anche il medico che rischia la radiazione dall’albo e la perdita della convenzione, se convenzionato o il licenziamento se dipendente. Norma ancora più sproporzionata delle precedenti che non trova corrispondenza nel settore privato. La riprova è che tale norma non è quasi mai stata contestata mentre viene frequentemente contestato il reato di truffa previsto dal codice penale.

Nel dibattito strumentale di questi giorni dobbiamo rilevare numerose inesattezze e imprecisioni:


a) le norme per sanzionare le condotte assenteistiche nel pubblico impiego sono chiare;
b) sono decisamente più rigorose del settore privato;
c) la mancata previsione di applicazione del jobs act al settore pubblico non c’entra nulla;
d) nel corso degli ultimi anni vi è stata una legislazione decisamente orientata a diminuire i controlli della medicina fiscale (nel settore pubblico e in quello privato);
e) la malattia che cade in un giorno precedente a quello festivo - come nel caso dei vigili romani - rende obbligatoria la visita fiscale.

Colpisce il fatto che anche autorevolissimi commentatori come Vladimiro Zagrebelsky su La Stampa di ieri non siano partiti dall’analisi della normativa vigente ma abbiano disquisito solo teoricamente senza invocare l’applicazione di norme esistenti oppure invocando l’emanazione di nuove regole o una equiparazione pubblico-privato non sapendo che il privato ha norme meno stringenti del settore pubblico.
Certo è che se si è trattato - come pare - di una protesta sindacale anomala i sistemi di prevenzione non possono che essere altri.

Luca Benci
Giurista

Fonte: Quotidiano Sanità - 05 gennaio 2015

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