Riforma PA. La Camera approva il testo di conversione del decreto
Nel testo, ricordiamo, cambiano le soglie di età per la pensione, rispetto a quanto approvato pochi giorni fa dalla commissione Affari Costituzionali della Camera. Mentre, infatti, con l'emendamento approvato in commissione i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, i professori universitari e i ricercatori, potevano accedere alla pensione soltanto a partire dai 65 anni, un nuovo emendamento del relatore (1.501), Emanuele Fiano (Pd), presentato successivamente in Aula, ha spostato questa soglia a 68 anni per i primari e gli universitari, lasciando il limite dei 65 anni per gli altri medici.
Nel testo dell'emendamento si legge come le Università, per ogni professore per il quale verrà applicata la nuova regola, dovrà "procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa Università" o all'attivazione "di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato".
Queste tutte le altre misure, riguardanti la sanità, contenute nel testo.
Obbligo di polizza per i medici dipendenti del Ssn. Per loro viene annullata la scadenza prevista per il prossimo 15 agosto.
Divieto di incarichi dirigenziali ai pensionati. Divieto di conferire incarichi dirigenziali a chi è già pensionato. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferite a titolo gratuito.
Taglio del 50% delle agibilità sindacali. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dall'1 settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sono ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale.
Specializzandi. L'anno accademico 2014/2015 è il termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente.
Prescrizioni semplificate per i malati cronici. Per le patologie croniche il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di 6 pezzi per ricetta, purchè già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi. In tal caso, la durata della prescirzione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
Danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. Ai soggetti che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico.
Realizzazione nuove strutture sanitarie. Cancellazione dell'annullamento dell'obbligo di rilascio da parte della Regione della certificazione di compatibilità del progetto di realizzazione di nuove strutture sanitarie private, riferita al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare, in funzione della presenza di attività analoghe sul territorio regionale. Il risultato sarebbe stato la libertà per i privati di costruire strutture sanitarie al di fuori di ogni programmazione regionale.
Nuova allocazione del personale Pa. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, in attesa di introdurre nuove procedure per la determinazione dei fabbisogno standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione. I dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Queste disposizioni si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai lavoratori con minori con handicap in situazione di gravità, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. Al fine di favorire tali processi, il Mef istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 mln di euro per il 2014 e 30 mln a decorrere dall'anno 2015.
Fonte: Quotidiano Sanità - 31 luglio 2014