Infortuni sul lavoro esentati dalle visite fiscali
A seguito di una richiesta di chiarimenti inviata dalla UIL-FPL Nazionale all’Ufficio Legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione finalmente viene fatta chiarezza riguardo all’obbligo di reperibilità al domicilio (come è previsto nei casi della malattia) nella circostanza di infortunio sul lavoro.
Il motivo dell’Interpello, è scaturito dalla confusione interpretativa che si era creata dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017 n. 206 che sostituisce la precedente normativa del 2009 (decreto del ministero della Pubblica Amministrazione e di innovazione n. 203). Infatti nel mentre nel decreto 203/2009 era specificata l’esclusione del’’obbligo di reperibilità nel caso di infortuni sul lavoro, il decreto Ministeriale n. 206 del 2017 non riportava esplicitamente questa esclusione.
Nei casi, dunque, di esonero dal rispetto delle visite fiscali non erano esclusi le patologie derivanti dagli infortuni sul lavoro perché non esplicitamente e formalmente previsto come dal decreto precedente (203/2009), lasciando, di fatto, il dubbio ai Lavoratori dell’obbligo o meno di reperibilità.
La risposta del Ministero, è chiara ed ESCLUDE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA’ IL LAVORATORE ASSENTE DAL SERVZIO PER PATOLOGIE RIFERITE AD INFORTUNIO SUL LAVORO.
Il ministero nella nota di chiarimento precisa che:”il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL) la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati. Quindi come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortuni sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dagli obblighi di reperibilità poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL. Analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016.
La nota di chiarimento continua citando un messaggio dell’INPS n. 3265 del 9 agosto 2017, in cui ha dettato: “di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattie professionali in quanto – alla luce del dispositivo di cui all’articolo 12 della legge n. 67 del 1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL -non può interferire con il procedimento di valutazione medico giuridico di tali tipologie di eventi.”
Leggendo quanto descritto, la nota si conclude che: gli accertamenti medico-legali sugli infortuni, rimangono in capo all’INAIL secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.
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