Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Casse I.N.P.S. della Gestione Dipendenti Pubblici
La legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha ridotto il termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, stabilendo che la contribuzione prescritta non può più essere versata all’INPS.
Questa norma si applica, in linea generale, non solo ai lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche ai lavoratori del pubblico impiego e statali.
Per effetto della legge 335/95, i lavoratori pubblici sono equiparati a quelli del settore privato, ma l’INPS, con la circolare di novembre scorso, ha comunicato che per i lavoratori pubblici e statali è ancora in essere una norma importante di cui all’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
Questa legge, tutt’ora in vigore, stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute, ma non versate dalle Amministrazioni pubbliche.
In caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro deve sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa contribuzione calcolata sulla base di una norma del 1962. (ex art. 13 legge 1338/62)
Quindi, ai fini della pensione il lavoratore è garantito in quanto sarà l’INPS che dovrà recuperare i contributi previdenziali dall'amministrazione pubblica, anche in via coattiva.
L’INPS ha comunque deciso di rinviare, in ragione della complessità della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nelle circolari 94 e 169 del 2017, ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.
La precisazione dell’INPS e il rinvio al 2019 dell’applicazione di tali norme , non deve comunque distogliere l’attenzione relativa alla verifica delle posizioni assicurative dei lavoratori pubblici , soprattutto quelli più vicini alla pensione, in quanto in presenza di un estratto contributivo con una situazione contributiva corretta, certamente è più agevole la procedura per il pensionamento.
Per la verifica dell’estratto conto tutte le sedi del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei lavoratori e nel caso si riscontrassero delle inesattezze contributive o anagrafiche, i nostri operatori segnaleranno telematicamente all’INPS -Gestione Pubblici Dipendenti le opportune correzioni o integrazioni per l’aggiornamento dell’estratto conto.
ATTENZIONE purtroppo questa possibilità che vale per gli iscritti Cpdel, CPS e CPUG e Cassa Stato), non risulta applicabile ai lavoratori assicurati presso la CPI in cui sono iscritti gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi riconosciute come scuole paritarie. (legge n. 62/2000).
Ricordiamo che la nostra assistenza e consulenza è completamente gratuita e per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi al nostro Patronato ITAL ai seguenti numeri : Pavia 038227267 - Vigevano 038173383 - Voghera 0383365610