Cassazione: legge Fornero si applica solo a settore privato, per i dipendenti pubblici vale l’art.18

Cassazione: legge Fornero si applica solo a settore privato, per i dipendenti pubblici vale l’art.18

Cassazione: legge Fornero si applica solo a settore privato, per i dipendenti pubblici vale l’art.18

Serve un "intervento normativo di armonizzazione" per applicare la riforma Fornero anche ai lavoratori del pubblico impiego. Lo sottolinea la Cassazione nel verdetto 11868 depositato oggi, sottolineando che la riforma Fornero si applica unicamente al settore privato.

Finchè non interverranno le norme ad hoc, sottolinea la Cassazione, "non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma".

Dunque, per gli statali, in caso di licenziamento illegittimo, scatta la reintegra nel posto di lavoro e non la tutela risarcitoria o indennitaria.

Per i supremi giudici questa conclusione è avvalorata dal fatto che la legge Fornero "per come formulata nell'art. 1, comma 1, tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell'impresa privata, alla quale solo può riferirsi la lettera C), che pone una inscindibile correlazione fra flessibilità in uscita ed in entrata, allargando le maglie della prima e riducendo nel contempo l'uso improprio delle tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

La legge Fornero, inoltre, secondo la Cassazione, "introduce una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all'impiego pubblico contrattualizzato, per il quale il legislatore, in particolar modo con il D.lgs 27.10.2009 n.150, ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento".

Ad avviso dell'Alta Corte, poi, un'eventuale modulazione delle tutele nel pubblico impiego, "richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l'impiego privato" poichè, come stabilito dalla Consulta, nel settore pubblico ci sono "garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi".

Gli “ermellini” ricordano che l'art. 97 della Costituzione "impone di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica".

Soddisfazione è stata espressa dal Segretario Confederale della UIL Antonio Foccillo: “si conferma quello che hanno sempre sostenuto la maggioranza dei giuristi, i rappresentanti sindacali e il ministro Madia, perché i dipendenti pubblici hanno uno status diverso: sono assunti per concorso e sono garanti della cittadinanza e non del datore di lavoro".

COME SEMPRE VI TERREMO AGGIORNATI SU EVENTUALI SVILUPPI

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