Mobilità dipendenti provinciali

Mobilità dipendenti provinciali

Mobilità dipendenti provinciali

La procedura di mobilità da altre pubbliche amministrazioni verso gli uffici giudiziari per 1031 unità, di cui al bando pubblicato il 25 novembre 2014 (successivamente ripubblicato, con modifiche, il 18 febbraio 2015), sta per concludersi. Infatti, secondo quanto appreso dagli uffici del Ministero della Giustizia, l’iter di emanazione dei relativi provvedimenti è in dirittura di arrivo.  

Al fine di tutelare i lavoratori che hanno chiesto di transitare nella Giustizia, Fp Cgil, Cisl Fp Uil Fpl    hanno posto in essere due specifici interventi.

Il primo intervento è stato determinato dalla lettera del PDG di approvazione delle graduatorie definitive di mobilità. L’art.5 di tale provvedimenti infatti prevede in maniera esplicita che l’amministrazione giudiziaria possa procedere alla “risoluzione del rapporto di lavoro” del personale risultato vincitore il quale, dopo la immissione nei ruoli del ministero, dovesse risultare privo dei requisiti richiesti dai PP DD GG di pubblicazione del bando e dell’effettivo possesso della posizione di inquadramento corrispondente a quella richiesta nella domanda di mobilità. Tale norma è particolarmente iniqua ed allarmante atteso che, come risulta, il Ministero della Giustizia procederà alla immissione nei ruoli del personale risultato vincitore della procedura, inquadrando lo stesso in prima battuta nella posizione inziale di ciascuna figura professionale. Solo in una fase successiva, a seguito di un accurato controllo dei requisiti, procederà all’inquadramento definitivo nella posizione economica spettante secondo le tabelle di equiparazione recentemente pubblicate, con il pagamento degli arretrati, se dovuti. Considerata la circostanza che la verifica dei requisiti avverrà solo dopo la presa di possesso e tenuto conto del tenore del menzionato art.5, siamo tempestivamente intervenuti il 16 ottobre scorso chiedendo la Ministro Orlando la convocazione con urgenza di un apposito incontro per discutere della materia invitando contestualmente l’amministrazione giudiziaria a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando prima della immissione nei ruoli.

Il secondo intervento, che in ogni caso richiama quello precedente, riguarda il trattamento retributivo del personale degli enti di area vasta. Tale personale, come è noto, transita ope legis con precedenza nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria. Orbene il combinato disposto degli artt. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2014 n.190 e 1, comma 96, lettera a), legge 7 aprile 2014 n.56, stabilisce espressamente che il predetto personale “mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata…”. Poiché dalla lettera del bando, precisamente sia da quello pubblicato a novembre 2014 sia da quello pubblicato a febbraio del corrente anno, parrebbe che anche al personale di area vasta si applicherebbe il trattamento retributivo spettante al personale del Ministero della Giustizia, che potrebbe risultare in alcuni casi meno favorevole rispetto a quello attualmente percepito, abbiamo chiesto al Ministro Orlando che al personale in transito dagli enti di area vasta sia riconosciuta la retribuzione prevista dalla normativa sopra indicata, se più favorevole, e ci siamo riservati l’adozione di ulteriori iniziative anche a sostegno del contenzioso individuale che dovesse insorgere in caso di violazione della medesima  normativa.

Inoltre, anche se mancano indicazioni in materia, ci preme sottolineare che il personale che ha fatto domanda e che contestualmente è stato inserito nell'elenco degli interessati al pensionamento con requisiti pre Fornero, una volta realizzato il passaggio potrebbe perdere i requisisti in questione.

Altro problema che si sta verificando è l'ipotesi in cui il singolo candidato risulta in posizione utile in più graduatorie: nonostante dal ministero stiano emergendo pareri differenti, riteniamo che la rinuncia ad una delle preferenze non comporti il superamento del diritto ad accedere ad altra preferenza. Per tali ragioni invitiamo i suddetti candidati ad accettare la presa in carico riservandosi di poter optare per altra graduatoria in cui si si è registrata una posizione utile.

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